Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24640 del 13 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di richiesta compenso legale mediante procedimento monitorio, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.

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