(massima n. 1)
In tema di richiesta compenso legale mediante procedimento monitorio, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.