Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15520 del 4 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento ex lege Pinto (L. n. 89/2001), la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55 del 2014, anche se si tratta di un procedimento monitorio atipico rispetto a quello ordinario previsto dagli artt. 633 e ss c.p.c., in quanto entrambi condividono l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operativitą della regola "audiatur et altera pars".

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