(massima n. 1)
In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, la competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo ex artt. 28-29 L. 13 giugno 1942 n. 794 (oggi art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150) sussiste esclusivamente ove il professionista abbia scelto lo speciale procedimento camerale; qualora, invece, egli opti per il procedimento monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c., l'eventuale giudizio di opposizione segue le regole del rito ordinario, con conseguente appellabilitą della sentenza e inconfigurabilitą di una competenza inderogabile del capo dell'ufficio.