Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7098 del 25 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, la competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo ex artt. 28-29 L. 13 giugno 1942 n. 794 (oggi art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150) sussiste esclusivamente ove il professionista abbia scelto lo speciale procedimento camerale; qualora, invece, egli opti per il procedimento monitorio ex artt. 633 ss. c.p.c., l'eventuale giudizio di opposizione segue le regole del rito ordinario, con conseguente appellabilitą della sentenza e inconfigurabilitą di una competenza inderogabile del capo dell'ufficio.

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