Cassazione civile Sez. III sentenza n. 31910 del 7 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

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