(massima n. 1)
Nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con cui il debitore contesti la regolaritā dell'ordinanza di vendita per asserita inidoneitā ad individuare esattamente il bene pignorato (e le sue pertinenze), non sussiste litisconsorzio necessario dei condomini dell'edificio in cui l'immobile č sito, in assenza di un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. di soggetti estranei al processo esecutivo che vantino diritti sui beni staggiti.