(massima n. 1)
Il terzo che assume di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sui beni pignorati, deducendo l'illegittimità dell'espropriazione in relazione all'oggetto del pignoramento, non può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non avendo un interesse giuridicamente qualificato al corretto svolgimento degli interna corporis del processo esecutivo; l'unico rimedio a lui riconosciuto è l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., diretta a far valere l'originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo esecutivo e a sottrarre il bene al processo espropriativo.