(massima n. 1)
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare ex art. 619 c.p.c., la verifica della prevalenza del diritto del terzo rispetto a quello del creditore pignorante va compiuta alla stregua dell'opponibilità del diritto stesso secondo le risultanze dei Registri Immobiliari; ne consegue che l'indagine sulla reale volontà dei contraenti, anche se condotta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non può prevalere sul contenuto letterale della nota di trascrizione né sugli elementi desumibili da una rituale consecuzione di trascrizioni e iscrizioni ipotecarie, dovendo essere tutelato l'affidamento del creditore sulla realtà giuridica risultante dalla pubblicità immobiliare.