(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., l'esecutato č litisconsorte necessario, anche quando l'iniziativa giudiziale provenga da un soggetto estraneo al processo esecutivo; la sua mancata partecipazione al giudizio di merito integra una nullitā per violazione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitā, che comporta la cassazione delle sentenze impugnate con rinvio al giudice di primo grado.