Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19044 del 11 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., l'esecutato č litisconsorte necessario, anche quando l'iniziativa giudiziale provenga da un soggetto estraneo al processo esecutivo; la sua mancata partecipazione al giudizio di merito integra una nullitā per violazione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitā, che comporta la cassazione delle sentenze impugnate con rinvio al giudice di primo grado.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.