(massima n. 1)
Qualora il debitore abbia proposto opposizione ad esecuzione ai sensi dell'art. 615, c.p.c., comma 1, al fine di far valere l'abusivitą delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il Giudice adito dovrą riqualificarla in termini di opposizione tardiva ex art. 650, c.p.c. e rimettere la decisione al giudice di quest'ultima.