Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25264 del 25 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a precetto, il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'articolo 615, primo comma, c.p.c., per ragioni inerenti la qualitą soggettiva del creditore procedente, impedisce l'inizio di una nuova esecuzione al solo creditore opposto; quel provvedimento invece non impedisce ad altri soggetti, dichiaratisi anch’essi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso.

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