(massima n. 1)
In tema di opposizione a precetto, il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'articolo 615, primo comma, c.p.c., per ragioni inerenti la qualitą soggettiva del creditore procedente, impedisce l'inizio di una nuova esecuzione al solo creditore opposto; quel provvedimento invece non impedisce ad altri soggetti, dichiaratisi anchessi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso.