Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31077 del 8 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel caso in cui, dopo il regolare svolgimento ed esaurimento della fase sommaria, si verifichi una anomala "regressione" dalla fase di merito a quella innanzi al giudice dell'esecuzione e questi pronunci un'ordinanza con cui definisca il merito dell'opposizione, il mezzo di impugnazione deve individuarsi facendo applicazione del cd. principio dell'apparenza, con la conseguenza che l'ordinanza non č appellabile, potendo la parte introdurre il giudizio di merito a prescindere dall'assegnazione del relativo termine, ma al pił, se interpretata quale provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'appello avverso l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione pronunciata dal giudice dell'esecuzione a cui il fascicolo della fase di merito era stato assegnato, per competenza, dal Presidente del diverso tribunale, territorialmente competente, innanzi al quale era stato introdotto il giudizio di merito).

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