Cassazione civile Sez. III sentenza n. 31774 del 15 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalitā della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attivitā svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna.

(massima n. 2)

In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento č ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilitā o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attivitā di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa.

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