(massima n. 1)
L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale č venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullitā o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.