Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15765 del 5 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la competenza per valore sulla controversia spetta al Giudice di Pace e non al Tribunale, anche se l'opponente sostiene che la propria domanda andrebbe qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

(massima n. 2)

L'opposizione fondata sulla mancata notifica dell'ordinanza o sull'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo o per la notifica della cartella esattoriale deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata e non una mera irregolaritą degli atti esecutivi.

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