Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20878 del 26 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando un giudizio di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione è instaurato, il terzo pignorato è parte necessaria del processo. Questo in quanto destinatario di obblighi correlati al pignoramento e interessato dall'esito del giudizio di opposizione, che può incidere sugli obblighi stessi. La mancata partecipazione del terzo pignorato determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente annullamento delle pronunce emesse e rinvio al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio.

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