Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21058 del 27 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi, se il debitore propone opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sostenendo la prescrizione del credito azionato e il giudice accoglie tale opposizione, dichiarando prescritto il credito, il giudicato formatosi su tale questione preclude qualsiasi ulteriore contestazione in merito allo stesso credito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.