(massima n. 1)
Nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi, se il debitore propone opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sostenendo la prescrizione del credito azionato e il giudice accoglie tale opposizione, dichiarando prescritto il credito, il giudicato formatosi su tale questione preclude qualsiasi ulteriore contestazione in merito allo stesso credito.