Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26921 del 16 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico, con la quale si fa valere il diritto di ritenzione ex art. 20, comma 2, della l. n. 203 del 1982, deve essere preceduta dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione e la sua omissione - trattandosi di opposizione che a differenza di quella prevista dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c. non č articolata su una duplicitā di fasi - preclude l'esame dell'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione.

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