Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29636 del 18 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale č consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione a precetto fondato su assegni bancari, aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza dell'emittente e del coniuge).

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