(massima n. 1)
Il difetto di legittimazione passiva derivante dall'inapplicabilitą dell'art. 196 C.d.S. alle societą di noleggio di veicoli senza conducente deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis C.d.S., e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La notificazione del verbale di accertamento costituisce il fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione e non un presupposto di esistenza del titolo esecutivo.