(massima n. 1)
La qualificazione di un'opposizione all'esecuzione come opposizione agli atti esecutivi può essere correttamente operata dal giudice di merito solo se i motivi dell'opposizione hanno ad oggetto la regolarità degli atti del processo esecutivo; diversamente, le eccezioni concernenti l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata devono essere inquadrate come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado.