Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1055 del 16 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualificazione di un'opposizione all'esecuzione come opposizione agli atti esecutivi può essere correttamente operata dal giudice di merito solo se i motivi dell'opposizione hanno ad oggetto la regolarità degli atti del processo esecutivo; diversamente, le eccezioni concernenti l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata devono essere inquadrate come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado.

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