Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2781 del 4 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore procedente non č mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltā di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

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