Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8419 del 31 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle opposizioni esecutive non č ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre č consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato, l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa la contestazione della correttezza della quantificazione del credito, con particolare riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, effettuata solo in sede di giudizio di opposizione ad un secondo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo giudiziale, posto a base di altro precedente opposto e deciso con sentenza passata in giudicato).

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