(massima n. 1)
In tema di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., la competenza per valore del giudice deve essere determinata sulla base del credito precettato, indipendentemente dal fatto che il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. Quando il credito precettato rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, quest'ultimo č competente a decidere sull'opposizione.