Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16219 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., la competenza per valore del giudice deve essere determinata sulla base del credito precettato, indipendentemente dal fatto che il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. Quando il credito precettato rientra nei limiti della competenza per valore del giudice di pace, quest'ultimo č competente a decidere sull'opposizione.

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