(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, la nullità della notificazione del decreto stesso può essere eccepita mediante opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., qualora la nullità abbia impedito al debitore di opporsi tempestivamente. Viceversa, non può essere eccepita con opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione al decreto ingiuntivo stesso.