Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21417 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di appello, la mera eccezione volta a contestare il diritto di agire in executivis del soggetto che ha ottenuto la cessione del credito è inammissibile se costituisce nuovo motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., il quale non può essere introdotto per la prima volta in grado di appello. Tale eccezione può essere presa in considerazione solo se già sollevata nel ricorso iniziale al giudice dell'esecuzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.