(massima n. 1)
In tema di violazioni del Codice della strada, il difetto di legittimazione passiva derivante dall'inapplicabilitā, alle societā di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. deve essere fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi; non č invece ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro la cartella esattoriale, atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione.