(massima n. 1)
In tema di opposizione all'esecuzione, il termine per impugnare una sentenza che ha rigettato l'opposizione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., č di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, senza possibilitā di applicazione del regime di sospensione feriale dei termini, in quanto l'opposizione esecutiva (proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso intimazione di precetto di pagamento) č soggetta a tale disciplina.