(massima n. 1)
L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Se il titolo č giā passato in giudicato, esso si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile con i criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si č formato, senza poter mai superare il tenore letterale del comando.