(massima n. 1)
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, č inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, cosė come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.