(massima n. 1)
In caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. e di sospensione della procedura esecutiva disposta dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il termine perentorio fissato dal GE per l'inizio del giudizio di merito č rispettato se l'atto di citazione č notificato entro tale termine, non rilevando a tal fine l'iscrizione a ruolo, la quale resta un adempimento successivo e distinto.