Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2401 del 5 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. e di sospensione della procedura esecutiva disposta dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il termine perentorio fissato dal GE per l'inizio del giudizio di merito č rispettato se l'atto di citazione č notificato entro tale termine, non rilevando a tal fine l'iscrizione a ruolo, la quale resta un adempimento successivo e distinto.

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