Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3303 del 14 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c. a precetto nullo per mancata previa notifica del titolo esecutivo, la successiva rinuncia al precetto da parte del creditore, intervenuta dopo la notifica dell'opposizione, non determina l'estinzione del giudizio, ma solo la cessazione della materia del contendere, non precludendo all'opponente l'iscrizione a ruolo della causa al solo fine di ottenere il regolamento delle spese sulla base della soccombenza virtuale, atteso che il vizio dell'atto esecutivo lo ha costretto a proporre l'opposizione.

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