Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3312 del 14 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione dell'atto di opposizione avverso ingiunzione fiscale, il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. va determinato, ai fini della tempestivitą dell'impugnazione, avendo riguardo - per il notificante - al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, come attestato dal relativo timbro UNEP, e non alla successiva data di ricezione da parte del destinatario, trovando applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione di cui all'art. 149 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimitą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.