(massima n. 1)
In tema di notificazione dell'atto di opposizione avverso ingiunzione fiscale, il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. va determinato, ai fini della tempestivitą dell'impugnazione, avendo riguardo - per il notificante - al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, come attestato dal relativo timbro UNEP, e non alla successiva data di ricezione da parte del destinatario, trovando applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione di cui all'art. 149 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimitą.