Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3956 del 22 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione esattoriale, ove il giudice di merito qualifichi l'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi, le censure avverso tale qualificazione - cosģ come ogni altro vizio attinente alla decisione resa sull'opposizione agli atti - devono essere dedotte con ricorso per cassazione nel termine di venti giorni ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.; la loro proposizione oltre detto termine comporta l'inammissibilitą del ricorso per cassazione.

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