(massima n. 1)
In tema di riscossione mediante ruolo, qualora il giudice di primo grado qualifichi espressamente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento - proposta per vizi di notifica, difetto di motivazione e altri profili formali dell'atto - come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il successivo gravame avverso tale statuizione deve essere proposto direttamente in cassazione e non con appello; l'erronea proposizione dell'appello rende definitiva la qualificazione dell'azione operata dal primo giudice e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello perché l'appello "non poteva essere proposto" (art. 382, comma 3, c.p.c.).