(massima n. 2)
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale con cui il debitore deduca l'avvenuto pagamento, totale o parziale, della somma pretesa - verificatosi successivamente alla formazione del titolo ed in quanto tale riconducibile a fatto estintivo (anche solo in parte) del credito - integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente inapplicabilitā dei termini decadenziali previsti per quest'ultima.