(massima n. 1)
Non è ammissibile, ai sensi degli artt. 77 e 81 c.p.c., la cessione a terzi del solo diritto di impugnazione di una sentenza, trattandosi di diritto meramente processuale non trasferibile; né può configurarsi, in capo al terzo, una legittimazione processuale fondata sulla cessione del diritto sostanziale controverso quando l'opponente abbia proposto un'opposizione meramente formale ex art. 617 c.p.c. e non abbia fatto valere un diritto sostanziale cedibile.