Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7676 del 30 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo di espropriazione immobiliare, l'improcedibilitā derivante da omessa o tardiva trascrizione del pignoramento, ovvero da omesso o tardivo deposito della relativa nota, integra un'ipotesi di estinzione "atipica" del processo esecutivo; ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che neghi (o ometta di pronunciarsi su) la chiusura anticipata non č impugnabile con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo riservato alle sole ipotesi di estinzione "tipica" dell'esecuzione, ma esclusivamente mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

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