(massima n. 1)
La sentenza revocatoria che rende il bene aggredibile non costituisce il titolo esecutivo ma solo il presupposto oggettivo dell'espropriazione: i vizi inerenti alla sua notificazione o alla sua attestazione di definitivitą attengono al quomodo dell'azione esecutiva e sono parimenti deducibili solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei relativi termini.