(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, la questione, rilevata d'ufficio, della tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. costituisce questione di puro diritto e, come tale, può essere decisa dal giudice senza preventiva sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., non determinando nullità della sentenza ma, al più, un error in iudicando sindacabile in cassazione.