(massima n. 1)
L'estinzione tipica del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. č determinata dal mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche; il mancato o tardivo versamento da parte del creditore dell'integrazione del fondo spese necessaria a tale pubblicazione, disposto dal giudice ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 115/2002, integra al pił un presupposto di chiusura anticipata (improseguibilitą) dell'esecuzione, non riconducibile a estinzione tipica, con conseguente assoggettamento del relativo provvedimento al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.