(massima n. 1)
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura esclusivamente rescindente: il giudice dell'opposizione può solo rimuovere l'atto viziato e non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi (quali l'assegnazione delle somme pignorate), riservati alla competenza funzionale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 484 c.p.c.