(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, č inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., sospenda il processo esecutivo ovvero prospetti, senza dichiararla, la propria incompetenza; avverso tale provvedimento il rimedio esperibile č esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel cui giudizio potrā essere poi sollevata la questione di competenza con eventuale successivo regolamento ex art. 45 c.p.c. avverso la sentenza che definisce l'opposizione.