Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15027 del 21 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danni alla persona, postumi permanenti di modesta entitā (cosiddetta micropermanente), di norma, salva diversa prova contraria, il cui onere incombe sul danneggiato, non incidono concretamente sulla capacitā lavorativa specifica, rimanendo valutabili soltanto come danno biologico, ove l'attivitā prestata dal danneggiato abbia carattere libero-professionale o impiegatizio, e, quindi, sia essenzialmente intellettuale. Al contrario, in caso di svolgimento di attivitā manuale particolarmente faticosa ed usurante (nella specie, attivitā di muratore), anche una invaliditā inferiore alla percentuale del 10 per cento — convenzionalmente indicata come limite della micropermanente — č idonea a ridurre la capacitā lavorativa specifica del danneggiato, incidendo sulle sue prospettive di guadagno.

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