(massima n. 1)
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. relativi a pignoramento presso terzi, il terzo pignorato č litisconsorte necessario. La mancata partecipazione del terzo al giudizio di opposizione, cosė come al successivo giudizio di revocazione della sentenza che lo definisce, comporta nullitā dell'intero processo per difetto di integritā del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione delle sentenze emesse e rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.