(massima n. 1)
Le contestazioni sostanziali, aventi ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il credito iscritto a ruolo, come l'errore di calcolo nella determinazione del quantum, devono essere qualificate in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.