Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13090 del 7 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. presuppone, ai fini dell'interesse ad agire, che il diritto di procedere esecutivamente sia in corso di esercizio (o quantomeno minacciato) e che la procedura esecutiva non sia gią stata conclusa, in via fisiologica o patologica; ne consegue l'inammissibilitą dell'opposizione proposta dopo l'adozione del provvedimento di estinzione/chiusura anticipata dell'esecuzione, il quale, in quanto atto tipico del processo esecutivo, č immediatamente efficace e non perde tale efficacia per il solo fatto di essere stato impugnato con reclamo o opposizione agli atti esecutivi.

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