(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. a esecuzione intrapresa in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere fatti valere solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, restando preclusa qualsiasi contestazione attinente a fatti anteriori o coevi, nonché ai vizi (diversi dall'inesistenza giuridica) del provvedimento posto a fondamento dell'esecuzione, dovendo tali contestazioni essere fatte valere esclusivamente nel giudizio di merito in cui il titolo č stato emesso.