(massima n. 1)
In tema di riscossione mediante ruolo delle somme dovute all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 274, L. 30 dicembre 2004, n. 311, la duplice richiesta di pagamento dell'Agenzia del Demanio ancorché idonea a legittimare l'iscrizione a ruolo e l'attivazione della procedura esecutiva non integra un atto impositivo in senso tecnico né è assistita da un regime legale di impugnazione obbligatoria; ne consegue che l'omessa impugnazione di tali avvisi non determina l'irretrattabilità della pretesa né preclude al debitore la successiva contestazione del credito nel merito mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di credito di natura non tributaria e mancando una specifica previsione di decadenza o preclusione.