(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dopo l'inizio del processo esecutivo costituisce causa di cognizione soggetta, quanto alla competenza territoriale, alla regola speciale di cui all'art. 27 c.p.c., che la radica in via inderogabile presso il giudice del luogo in cui si svolge l'esecuzione (ossia l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione davanti al quale si č tenuta la fase sommaria), restando irrilevante, ai fini della competenza sul giudizio di opposizione, la disciplina dettata per la competenza nel processo esecutivo (art. 26-bis c.p.c.), la quale governa soltanto il radicamento del procedimento esecutivo e non anche della correlata causa di opposizione.