(massima n. 1)
È inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. quando notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., non operando, per tali giudizi, la sospensione feriale dei termini processuali.